Rinvio obbligatorio della pena per la donna che partorisce.
Solo la pericolosità sociale della partoriente giustifica i domiciliari al posto del rinvio obbligatorio della pena
a cura dell’Avv. Antonietta Clemente
Con una recentissima sentenza (n. 16820/2023 ), la Corte di Cassazione ha ribadito il diritto della madre di un bambino di età inferiore ad un anno ad avere “in automatico” il differimento della pena , a norma dell’art. 146 c.p.
Potrà pertanto essere applicata una misura di minor favore, quale la detenzione domiciliare, solo a seguito di un motivato accertamento della “pericolosità sociale” della donna.
Il caso
Il Tribunale per i minorenni di Ancona, in funzione di Tribunale di Sorveglianza, ha ritenuto di applicare la misura della detenzione domiciliare piuttosto che differire l’esecuzione della pena nei confronti una partoriente, ritenendo i domiciliari “un valido strumento di riabilitazione per la giovane adulta”.
La sentenza
La Cassazione ha dunque stabilito che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto motivare in maniera dettagliata le ragioni per cui riteneva sussistente la pericolosità sociale della donna, tale per cui si vedeva limitare il suo diritto a vivere senza limitazioni il primo anno di vita con il proprio bambino.
La Suprema Corte ha pertanto annullato l’ordinanza e rinviato per un nuovo giudizio al Tribunale.
I diritti dei bambini
Una importante sentenza, che rafforza il percorso dell’affermazione giuridica e sociale del diritto di tutti i bambini ad avere un rapporto costante e costruttivo con i propri genitori, anche se coinvolti in procedimenti penali, come stabilito dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e della adolescenza.